IN CONDOMINIO, A VOLTE PUÒ CAPITARE DI AVERE UN VICINO PARTICOLARMENTE RUMOROSO. FINO A CHE PUNTO POSSIAMO TOLLERARE GRIDA, SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI ?

Preliminarmente occorre comprendere cosa si intende per rumori molesti. La legge qualifica come molesti, tutti quei rumori che generano fastidio e turbamento, determinando un danno prevalentemente di natura morale. (Impossibilità di godere della propria tranquillità, del proprio riposo e della propria dimora in senso ampio).

La norma fa un’ulteriore distinzione, tra rumori e schiamazzi, individuando nei primi, quei suoni intensi e prolungati ( aspirapolvere, lavatrici, o rumori da battimento in orari non consoni, etc etc ), e nei secondi, quei suoni provenienti direttamente dalle persone, ( discussioni a voce troppo altra, urla e grida, pianto continuato).

Ma guardiamo più nello specifico cosa prevede la norma.

L’art. 844 del codice civile, prevede che il proprietario di un immobile, non può impedire i rumori del vicino, se non superano la normale tollerabilità in considerazione dell’orario, dell’entità del rumore, della persistenza e della necessità contingente. Ne consegue che, perché un suono possa essere considerato rumore molesto o schiamazzo, questo deve superare la normale tollerabilità; solo in tal caso, sarà possibile richiedere l’ausilio del Giudice, al quale peraltro, la legge, ha conferito l’arduo compito di stabilire, caso per caso, se siano superati i limiti di tollerabilità previsti.

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Avv. Michele Gesualdo